Il Regolamento del GSPL si trova nel bollettino della SLI n. 1 del 2005 alle pagine 35-36.
Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSPL)
Art. 1
In seno alla SLI è costituito il Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSPL), ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.
Art. 2
Il Gruppo ha la finalità di promuovere e coordinare studi sulle politiche linguistiche, approfondendo i problemi teoretici e sociali relativi a tutti i fenomeni e a tutte le questioni di pertinenza in una prospettiva attenta ad ogni forma di espressione linguistica e alla sua rilevanza sociale. A questo fine favorisce la collaborazione e lo scambio tra quanti, a qualsivoglia titolo, si occupano di tali temi. Il gruppo può organizzare attività seminiariali, convegni e curare pubblicazioni.
Art. 3
Fanno parte del gruppo tutti i soci SLI che ne facciano richiesta. L’adesione di studiosi esterni è subordinata alla loro iscrizione alla SLI.
Art. 4
Sono organi del Gruppo: l’Assemblea degli aderenti, il Coordinatore e il Comitato di coordinamento.
Art. 5
L’Assemblea degli aderenti è costituita da tutti i soci SLI che abbiano aderito al gruppo ed è convocata una volta all’anno in sessione ordinaria. Elegge a maggioranza semplice il coordinatore e con voto limitato i membri del Comitato di coordinamento. Approva le proposte del coordinatore e propone iniziative. Per materie di particolare importanza, come il rinnovo delle cariche sociali o le modifiche del presente regolamento, l’assemblea può essrere consultata anche telematicamente. Le operazioni di voto sono gestite da una Commissione Elettorale nominata dal Comitato di coordinamento, al quale dovranno pervenire le candidature.
Art. 6
Il coordinatore è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea degli aderenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Convoca e presiede l’assemblea e il comitato di coordinamento. Formula, d’intesa con il coordinamento e raccogliendo anche suggerimenti di singoli soci o di gruppi di soci, la programmazione delle attività. Tiene i contatti con studiosi esterni o con altri enti e associazioni quando ciò sia necessario per la realizzazione di specifiche iniziative di studio. Riferisce periodicamente al Presidente e al Comitato Esecutivo della SLI – di cui fa parte come componente senza diritto di voto – sulle attività del gruppo.
Art. 7
Il Comitato di coordinamento è costituito, oltre che dal coordinatore, che lo presiede, da altri 4 membri, di cui uno con funzione di segretario, eletti dall’Assemblea con voto limitato a 3 preferenze. I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il comitato coadiuva il coordinatore nella formulazione dei programmi delle attività e nella loro gestione e cura l’elenco e l’indirizzario degli aderenti.
Art. 8
La pubblicizzazione delle attività del Gruppo avviene tramite il bollettino e il sito della SLI.
Art. 9
Le attività del gruppo saranno autofinanziate e graveranno sulla SLI solo per ciò che concerne la diffusione delle notizie sul bollettino.
Art. 10
Le modifiche al presente regolamento debbono essere approvate dai due terzi degli aderenti.
Norme transitorie
Art. 11
In fase transitoria e fino alla prima convocazione degli aderenti, l’assemblea è costituita dai soci proponenti, Emanuele Banfi, Giuliano Bernini,, Emilia Calaresu, Augusto Carli, Silvia Dal Negro, Tullio De Mauro, Vittorio Dell’Aquila, Fabio Foresti Cristina Guardiano, Gabriele Iannàccaro, che provvederanno ad eleggere il Coordinatore pro tempore entro un mese dall’approvazione del presente regolamento da parte dell’Assemblea della SLI.
Art. 12
Nella prima applicazione del presente regolamento, i due membri del Comitato di coordinamento che, nelle votazioni indette nel corso della prima assemblea del gruppo, avranno ottenuto più voti o che, a parità di voti, avranno maggiore anzianità restano in carica per 4 anni per consentire, a regime, il periodico ricambio parziale del Comitato stesso.